Che cos’è?

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”,  si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.

Chi può beneficiarne:

  • Amministrazioni pubbliche;
  • Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Gli interventi che possono usufruire degli incentivi si riferiscono a:

  • all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti(coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari)
  • alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione)
  • alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

Novità dal DLGS 4/7/2014 N.102 al Conte termico 

Il GSE comunica che, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014 (e Allegati) in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, sono state introdotte alcune modifiche al D.M. 28/12/2012.

In particolare si segnala che tutti i soggetti privati potranno accedere ai benefici del Conto Termico, per gli interventi di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto, indipendentemente dal fatto di essere titolari di redditi d’impresa o agrari. Nel nuovo perimetro dei soggetti ammessi sono compresi, pertanto, anche Onlus, Parrocchie, Enti ecclesiastici e di culto in genere (vedi aggiornamento FAQ > Conto Termico A) 4)

Si segnala inoltre che l’incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/12/2012 non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute, comprensive di IVA – dove essa costituisce un costo – e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l’ammontare dell’incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

 

Per ulteriori informazioni in merito potete visitare il sito www.gse.it nella sezione dedicata.