Con il termine Patentino Frigorista s’intende la certificazione dei tecnici che si occupano di refrigerazione,,di condizionatori dell’aria e pompe di calore secondo la Regolamentazione Europea 842/2006 ed i successivi regolamenti esecutivi.

Questa certificazione esiste già in Europa dal 2008, mancava all’appello l’Italia, che con il Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012 ,si è adeguata alla Regolamentazione Europea.

Pertanto è entrata l’obbligatorietà da parte delle aziende che svolgono l’attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature di condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati o F-Gas ad effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale del pianeta di avere personale tecnico con requisiti certificati mediante il rilascio del “Patentino del Frigorista”; ma non è sufficiente infatti l’azienda, a seguito della verifica del possesso dei requisiti (personale con patentino del frigorista e strumentazione) viene certificata da un Organismi di Certificazione Accreditato.

I soggetti che rilasciano tali certificati sono gli organismi di certificazione designati dal Ministero e gli organismi di attestazione.

Queste certificazioni, obbligatorie per legge, servono a garantire una complessiva qualità del lavoro, da una parte una maggiore soddisfazione da parte del cliente finale, dall’altra una garanzia della professionalità per chi opera con i gas fluorurati.

Affinchè l’operatore, ovvero il proprietario delle apparecchiature, possa avvalersi di personale certificato,  L’articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate disponibile nel  sito www.fgas.it

Sanzioni:

Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra sono disponibili all’indirizzo  www.fas.it ) in particolare:

Per quanto riguarda gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature) si riportano di seguito le principali sanzioni previste dall’articolo 3 e 4 del D.Lgs., rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.

  • l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • l’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro
  • l’operatore che tiene i registri in modo incompleto,inesatto o comunque non conforme è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
  • l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente, di registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.